Cosa fare quando si lascia l’immobile in affitto
Il proprietario di casa, quando l’affittuario lascia l’appartamento preso in affitto, prima o alla scadenza naturale del contratto di locazione, si aspetta di ricevere l’immobile nello stesso stato in cui l’ha ceduto.
L’articolo 1590 del Codice Civile stabilisce che l’inquilino, al termine del rapporto di locazione, prima o dopo la naturale scadenza del contratto, è tenuto a restituire la casa al proprietario nello stesso stato in cui l’ha ricevuta.
Fa fede la descrizione dell’immobile che le due parti hanno sottoscritto in fase di stipula del contratto d’affitto. In mancanza di questo documento, si dà per assunto che l’affittuario abbia ricevuto l’abitazione in buono stato di manutenzione.
Tra gli obblighi dell’inquilino quando lascia l’appartamento c’è, innanzitutto, la restituzione delle chiavi e di eventuali duplicati al proprietario di casa. Su richiesta del locatore e in presenza dello stesso, l’affittuario deve inoltre rendersi disponibile a redigere una descrizione dell’appartamento per verificare la presenza di eventuali danni.
Entro la data di scadenza indicata all’interno del contratto e senza ingiustificato ritardo, l’inquilino è obbligato a liberare l’immobile da qualsiasi oggetto di sua proprietà. Se non provvede a sgomberare l’appartamento da oggetti pesanti, come grandi elettrodomestici e armadi, deve continuare a pagare il canone d’affitto per tutto il tempo in cui l’immobile non sarà libero.
Se il locatore sceglie di depositare questi beni presso un magazzino, l’inquilino è obbligato a risarcire le spese.
Uno dei più importanti obblighi dell’inquilino quando lascia l’appartamento è il pagamento dei canoni residui fino all’effettiva riconsegna dell’immobile. Ciò vale anche nei casi in cui l’affittuario, all’inizio del rapporto di locazione, abbia lasciato al proprietario di casa una cauzione, non è possibile utilizzarla per compensare i canoni d’affitto, a meno che non vi sia uno specifico accordo tra le parti.
Se l’inquilino, durante il periodo di locazione, provoca danni all’immobile per distrazione, colpa, volontà o incuria, è tenuto a porvi rimedio. Naturalmente, sono esclusi i danni dovuti alla naturale usura a cui l’appartamento è soggetto con il passare del tempo.
Di norma, per lasciare casa in affitto è necessario attendere la naturale scadenza del contratto. Se quest’ultimo si rinnova automaticamente, l’affittuario che desidera interrompere la locazione è tenuto ad inoltrare apposita comunicazione di disdetta con una raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima rispetto alla data di scadenza dell’accordo.
L’inquilino può lasciare casa prima della scadenza del contratto, ovvero scegliere di recedere dall’accordo, anche in un momento anteriore rispetto alla fine della locazione. Ciò è possibile purché esista una giusta causa e venga dato un preavviso di almeno 6 mesi al proprietario di casa.
Se l’inquilino va via prima della scadenza del contratto, senza preavviso e senza giusta causa, è obbligato aversare tutti i canoni d’affitto mancanti, anche se riconsegna le chiavi di casa al locatore. I motivi per cui l’inquilino può lasciare casa senza preavviso non devono dipendere dalla sua volontà e devono poter essere giudicati imprevedibili rispetto alla stipulazione del contratto.
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