DDL Santanchè su locazioni per finalità turistiche
Il Ministero del Turismo ha da poco approvato il disegno di legge che potrebbe segnare la svolta nella disciplina degli affitti brevi.
Il DDL Santanchè apre la strada al riconoscimento ufficiale della figura del property manager rendendo obbligatoria l’apertura di un codice specifico per la categoria, disciplinandone il ruolo di sostituto di imposta e introducendo delle sanzioni per chi non rispetta le regole.
In sostanza, le novità introdotte dal DDL sugli affitti turistici sono le seguenti:
L’Art. 1: afferma la volontà di “fornire una disciplina uniforme a livello nazionale volta a fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali e a salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento” mentre le sanzioni, previste dall’articolo 6, sono demandate ai Comuni e alle autorità di pubblica sicurezza, “ognuno per la propria competenza”.
Art. 2: chi può esercitare la locazione breve. Con la definizione di “locazione per finalità turistiche” si fa esplicito riferimento a soggetti “che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici”, facendo ritenere che gli immobili promossi mediante gli affitti brevi possono essere gestiti esclusivamente dai proprietari (host); dal property manager, a patto che siano dotati di una agenzia immobiliare; attraverso i portali telematici (detti OTA - Online Travel Agency.
Si mantiene inalterato l’onere per l’intermediario o il gestore che incassa per conto del proprietario di raccolta e versamento della cedolare secca, come definito dal DL 50/2017 per il quale è ancora pendente la controversia presso la corte di giustizia europea con Airbnb.
Con l’Art. 3: (Codice identificativo nazionale) il DDL rende obbligatorio il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rispetto ai 20 Codici identificativi regionali (CIR) attualmente esistenti. Sarà obbligatorio anche per le OTA.
Con l’Art. 4: (Limitazioni delle locazioni per finalità turistiche) si introduce un soggiorno minimo di due notti (minimum stay) per i Comuni ad alta densità turistica che, secondo ISTAT, sono poco meno di 1000 sui 78882 Comuni italiani esistenti.
Nell’ Art. 5: codice Ateo, il DDL apre la strada al riconoscimento ufficiale della figura del property manager, in cui si demanda all’ISTAT l’apertura di un Codice Ateco specifico per la categoria, confermando l’obbligatorietà per i property manager di agire da sostituto d’imposta e raccogliendo e versando per conto dei proprietari la cedolare secca.
Con l’Art. 6: si definiscono delle sanzioni a carico di tutti i soggetti, OTA, proprietari e property manager, che disattendano l’obbligo di CIN.
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