L’usufrutto si può pignorare?
Aggiornamento: 1 feb 2023
Anche il diritto di usufrutto può essere destinatario di un atto di pignoramento, così come sono oggetto di pignoramento tutti i diritti reali immobiliari che sono alienabili. In termini pratici significa che il creditore può mettere all'asta giudiziaria non già la proprietà del bene, ma la possibilità di vivervi all'interno o di utilizzarlo in altro modo, per tutta la residua durata dell'usufrutto stesso.
Ad ogni modo, permane la caratteristica della temporaneità del diritto che, nell’ipotesi frequente di usufrutto vitalizio, coinciderà con la vita dell’originario titolare sottoposto a procedura esecutiva e non del creditore procedente.
In sintesi, è molto importante rammentare che il diritto si estinguerà con la morte del debitore originario e non con il nuovo titolare del diritto.
Vi sono alcune circostanze che possono comportare il venir meno dell'interesse al pignoramento dell'usufrutto, quali ad esempio una durata troppo breve rispetto ad un normale contratto di locazione (4+4, canone transitorio, etc.) oppure una durata troppo lunga.
Il diritto di usufrutto di un immobile può essere pignorato e venduto attraverso un'azione esecutiva, ma non si può procedere, nel giudizio divisionale incidentale, alla vendita dell'intero immobile.
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