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Immagine del redattoreGabriella Felicetti

La cessione del credito

La cessione del credito è un accordo grazie al quale il creditore trasferisce il proprio diritto di credito ad un terzo soggetto, che a sua volta lo riscuoterà dal debitore.



Per effettuare la cessione del credito occorre innanzitutto redigere la documentazione necessaria (meglio affidarsi ad un professionista) e preparare le asseverazioni tecniche, inoltre bisognerà richiedere un visto di conformità ad un intermediario.


Per gli interventi di valore inferiore a 10.000 euro, effettuati su singoli immobili o condomini, ad esclusione del bonus facciate, non viene richiesto né il visto di conformità sulla documentazione né l'asseverazione del tecnico. Allo stesso modo non è necessario per le opere classificate come “edilizia libera” dalla normativa edilizia di riferimento.


Il secondo passo è quello di scegliere il soggetto a cui cedere il credito d'imposta. Secondo il decreto correttivo al Sostegni ter la cessione del credito può essere effettuata in maniera libera e successivamente per altre due volte (tre con il decreto bollette 2022) a banche e intermediari finanziari.


Il terzo passo riguarda l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione deve essere invita entro il 16 marzo dell'anno successivo in cui sono state introdotte le spese di ristrutturazione.


A partire dal 1° maggio l’Agenzia delle entrate attribuisce un codice univoco al credito d’imposta ceduto in sede di prima comunicazione della cessione e non sono ammessi cessioni parziali.


Possono usufruire della cessione del credito i soggetti che:


Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, modificato dalla legge di bilancio 2021, i soggetti che negli anni 2020, 2021 e 2022 hanno sostenuto spese per interventi ammessi al Superbonus o hanno effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’art. 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici).


La cessione può essere disposta in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari.


La cessione del credito non è mai a costo zero. Le banche e gli intermediari riconoscono in genere circa l'80% del valore nominale. Per questo se il proprietario dispone di tutta la liquidità necessaria a volte si può optare per la detrazione in dichiarazione dei redditi.


In alternativa alla cessione del credito è possibile richiedere lo sconto in fattura, questa consiste in un abbattimento immediato del costo dei lavori direttamente dalla ditta che li esegue, corrispondente alla percentuale della detrazione altrimenti applicata in dichiarazione.


Per comunicare la cessione del credito bisogna collegarsi alla piattaforma della cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Inoltre, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, si può annullare la comunicazione o presentarne una sostitutiva.


L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.


Saranno effettuati anche controlli successivi, avvalendosi delle segnalazioni delle altre amministrazioni sulla veridicità delle asseverazioni e dei dati in possesso dell’Agenzia, anche per evitare duplicazioni di benefici, con l’utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che hanno già optato per la cessione.


Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, sempre esclusivamente in via telematica, dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui l’intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al Superbonus, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.


I crediti accettati sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).


L'Agenzia delle Entrate ha ammesso la cessione del credito di imposta per i soggetti che non hanno capienza di imposta per potere beneficiare dello sconto per via delle detrazioni fiscali IRPEF.


Con l'approvazione del decreto Bollette 2022 era stata introdotta una quarta cessione del credito delle banche a favore dei correntisti delle stesse. Il decreto Aiuti aveva poi introdotto la possibilità per le banche, di cedere ai propri correntisti il credito sempre e non solo in sede di quarta cessione. Inoltre la comunicazione delle cessioni per le imprese è stata prorogata al 15 ottobre.


Ma attenzione perché l'ultima novità riguarda un emendamento al decreto Aiuti. L'emendamento prevede il superamento della norma che concedeva alle banche la possibilità di cedere il credito solo a clienti professionali. Infatti è concessa la possibilità di cedere il credito a qualsiasi correntista, sempre e quando non rientri nella categoria di utente o consumatore. Inoltre questa novità vale anche per i crediti ceduti prima dell'entrata in vigore del decreto Aiuti.


Con un nuovo comunicato l'Agenzia delle Entrate ha inoltre spiegato che le comunicazioni per la cessione del credito relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020, trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente.

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