Nessuna agevolazione fiscale prima casa per i coniugi separati
Con l'ordinanza 27088 del 14 settembre 2022 la Cassazione ha sancito che il marito separato intenzionato ad acquistare un altro immobile dal momento che il primo è assegnato all’ex, non ha diritto alle agevolazioni fiscali come prima casa.
In particolare, è stato evidenziato che "in tema di agevolazioni prima casa, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne".
Bisogna ricordare che in base a quanto disposto dalla norma, non è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa se si è titolari di altro immobile nello stesso Comune in cui si trova quello che si vuole acquistare e nessuna agevolazione prima casa per chi ne ha già beneficiato.
Si ricorda che la Nota II-bis dell’art.1 della Tariffa, parte I°, allegata al T.U. dell'imposta di registro, prevede che per poter usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa devono ricorrere determinate condizioni oggettive e soggettive e il contribuente deve dichiarare di non essere titolare di altre abitazioni situate nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato e di non essere titolare, sull'intero territorio nazionale, di altre abitazioni acquistate con le agevolazioni.
Se poi il contribuente non è già residente nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato deve dichiarare in atto l'intenzione di trasferire la propria residenza in detto Comune.
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