Quadro normativo di riferimento per gli affitti brevi
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.
Dal punto di vista normativo, manca una legge quadro sull’argomento per questo le Regioni hanno ovviato riconoscendo gli affitti brevi come strutture turistiche catalogate in modo diverso a seconda della Regione e a seconda dell’imprenditorialità o meno dell’attività stessa.
Di seguito le leggi da conoscere per saperne di più.
Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.
Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275 . Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze - revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016 n. 3964.
Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7.
“Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.
L. R. LOMBARDIA 25/01/2018 n. 7.
“Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28/06/2018.
Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”.
D.d.u.o. 17 settembre 2019 n. 13056.
Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione.
D.d.u.o. 6 dicembre 2019 n. 17869.
Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come case ed appartamenti per vacanze – integrazione d.d.u.o. n. 13056 del 17 settembre 2019
Obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività:
- dare alloggio a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal Regolamento Regionale 7/2016;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi dell’ articolo 19 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Non sono previsti:
- l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
- l’obbligo di comunicare i prezzi;
- la somministrazione di alimenti, bevande e prima colazione;
- un periodo di chiusura obbligatorio.
A differenza delle normali locazioni, per gli affitti brevi non è necessario sottoscrivere un contratto di locazione con l’inquilino, ma possono essere anche contratti di altra natura.
Esistono due diverse tipologie di contratto di affitto breve:
• affitto breve turistico: quando la permanenza non supera i 30 giorni;
• affitto transitorio: quando si prende in affitto la casa per più di 30 giorni, ma entro i 18 mesi.
Per il primo non è necessario provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Il D.L. 50/2017 impone che si applichi una cedolare secca agli affitti brevi turistici fino a trenta giorni, con un’aliquota unica fissata al 21%.
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