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Immagine del redattoreGabriella Felicetti

Quali sono gli obblighi che ogni condominio ha sul marciapiede davanti a casa

Il Codice della Strada stabilisce che il marciapiede rappresenta una parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o delimitata, destinata ai pedoni. Quando un marciapiede si trova dinanzi a case in condominio, è solitamente considerato suolo pubblico, quindi di proprietà del Comune.



Trattandosi di un’area liberamente accessibile da tutti, spetta al Comune occuparsi della sua manutenzione e della sua pulizia, pur essendo davanti a un condominio.


Tuttavia, come previsto dal Regolamento della Polizia Urbana, i condomini sono considerati “custodi del marciapiede”, ed è compito del portinaio assicurarsi della corretta pulizia del marciapiede dinanzi al condominio, ed in caso di neve, si devono occupare di spargere il sale per permettere ai condomini di entrare e uscire da casa in sicurezza.


Discorso analogo vale per chi ha una casa privata che si affaccia direttamente sul marciapiede.

Stando a quanto previsto dalla legge, un passo carrabile è caratterizzato dal taglio del marciapiede, che permette l’accesso con la propria auto o altro mezzo nella proprietà privata.


Viene quindi realizzata un’opera permanente e visibile che modifica il suolo e la via pubblica, e che consente ai proprietari di fare un uso diverso del marciapiede rispetto a quello previsto per tutti gli altri cittadini.


Perché ciò possa avvenire, è obbligatorio chiedere un permesso al Comune di competenza, considerando che si tratta della normale procedura per avere il permesso per un passo carrabile, e solo dopo averlo ottenuto e aver pagato quanto richiesto, è possibile transitare con la propria auto sulla porzione di marciapiede davanti a casa per accedere al passo carrabile.


Non è, invece, mai possibile parcheggiare sul marciapiede antistante il passo carrabile, seppure dinanzi al proprio condominio o la propria casa privata, sia perché si bloccherebbe, nel caso del condominio, entrata e uscita dal passo carrabile agli altri condomini, e sia perché, il marciapiede antistante resta comunque di proprietà del Comune e, quindi, ad uso pubblico di tutti, per cui non è mai possibile bloccarne il passaggio.


Chi ha un marciapiede davanti a casa può godere anche di una serie di diritti riconosciuti, a partire proprio dal diritto di usufruire del marciapiede per il transito della propria vettura, se davanti ad un passo carrabile di proprietà.


Vale anche il diritto di chi ha un marciapiede davanti a casa di lasciare i sacchetti di spazzatura fuori dalla propria porta nei Comuni in cui si effettua la raccolta differenziata della spazzatura porta a porta, avendo però sempre cura di rispettare giorni e orari fissati dal proprio Comune di residenza.


Discorso diverso riguarda l’eventuale parcheggio di biciclette sul marciapiede davanti a casa, le leggi in vigore prevedono il divieto di fermata e sosta dei veicoli, bici comprese, sui marciapiedi, per cui per legge le biciclette sul marciapiede non possono circolare e non si possono neppure parcheggiare, salvo eccezioni stabilite però dal regolamento comunale.

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