Utilizzo del parcheggio nel cortile condominiale
Se non c'è abbastanza spazio per tutte le automobili del condominio, l'assemblea condominiale ha il potere di regolamentare l'uso del parcheggio nel cortile comune. La questione è stata affrontata dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14019.
Per comprendere meglio il problema, è necessario fare riferimento all'articolo 1102 del Codice Civile, che afferma quanto segue:
"Ogni partecipante può utilizzare la cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di utilizzarla secondo il loro diritto. A tale scopo, può apportare le modifiche necessarie a sue spese per migliorare l'uso della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune a discapito degli altri partecipanti, a meno che non compia azioni che cambino il titolo del suo possesso."
Per quanto riguarda il parcheggio nel cortile condominiale, la Corte di Cassazione ha sottolineato diverse volte, come riportato da Italia Oggi, che "non costituisce una violazione della regola paritaria fondamentale stabilita dall'articolo 1102 del Codice Civile un uso più intenso della cosa da parte di un partecipante, purché non ne alteri la destinazione, a condizione che tale uso non limiti le facoltà di godimento degli altri condomini. Inoltre, per quanto riguarda i cortili, se le caratteristiche e le dimensioni lo permettono e non vi sono restrizioni nei titoli, l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta delle auto non è incompatibile con la loro funzione primaria e tipica."
Pertanto, in conformità al principio stabilito dall'articolo 1102 del Codice Civile, i condomini possono intervenire per regolamentare l'uso delle parti comuni nel miglior modo possibile. Ciò significa che l'assemblea condominiale può ad esempio deliberare, a maggioranza, sull'utilizzo dei posti auto nel cortile tramite turni. Tale deliberazione può anche apportare modifiche al regolamento condominiale. È importante notare che la clausola che disciplina l'uso dei beni comuni non è di natura contrattuale e quindi non richiede il consenso unanime.
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